Whistleblowing

In conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è stato istituito un sistema di segnalazione interna per la segnalazione confidenziale di possibili violazioni di leggi nazionali o europee o di norme aziendali interne.

Cosa si intende per “whistleblowing”?
Il “whistleblowing” consiste nel segnalare violazioni o azioni illecite di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio ambiente di lavoro.

Chi può segnalare?
La procedura del Whistleblowing può essere attivata da:

  • lavoratori subordinati e autonomi,
  • collaboratori,
  • consulenti e liberi professioni,
  • tirocinanti – siano essi retribuiti o no,
  • persone con funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza

Come segnalare le violazioni?
Le violazioni possono essere segnalate come segue:

  • il canale interno del datore di lavoro/dell’azienda
  • il canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
  • divulgazione pubblica
  • denuncia all’Autorità giudiziaria

Quali violazioni possono essere segnalate tramite il canale interno?
Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea relativa i seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità die prodotti; sicurezza die trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione die consumatori; tutela della vita privata e protezione die dati personali e sicurezza delle reti e die sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli

  • atti dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni idonei a generare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • atti od omissioni idonei a violare il Codice Etico

Quali segnalazioni non rientrano nella definizione di whistleblowing ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023?
Le seguenti segnalazioni non rientrano nell'ambito di applicazione sopra indicato e non sono soggette alle misure di protezione a favore del segnalante:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • violazioni disciplinate in via obbligatorio dagli atti dell’Unione Europea o nazionali;
  • violazioni in materia di sicurezza nazional, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea;
  • violazioni manifestamente infondate;
  • informazioni già pubblicate o comunque di dominio pubblico;
  • informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o di vociferazioni scarsamente attendibili;
  • irregolarità nella gestione od organizzazione delle procedure.

Come avviene una segnalazione interna?
Le segnalazioni possono essere inviate per posta alla ditta Hofer Fliesen & Böden oppure consegnate direttamente nella cassetta postale apposita presso la sede dell'azienda:
Hofer Fliesen & Böden Srl
p.c. Birgit Zemmer
Zona artigianale 4
I – 39040 Barbiano (BZ)

Per garantire la riservatezza la segnalazione deve essere chiusa in una seconda busta con la dicitura "Segnalazione Whistleblowing".

Quali informazioni deve contenere la segnalazione?
Le segnalazioni devono essere circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario indicare i seguenti elementi:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto, atto od omissione;
  • l’indirizzo e-mail od altra informazione necessaria per entrare in contatto con la persona segnalante.

E‘ informazioni meramente facoltativa il nome e cognome della persona segnalante a tutela non solo della riservatezza, ma anche dell’anonimità della persona medesima. Tuttavia, nella valutazione della segnalazione, l’identità della persona segnalante può essere un elemento importante per valutare l’attendibilità della segnalazione e dei fatti in essa descritti, in particolare per valutare se la persona segnalante ha avuto effettivo modo ad osservare o conoscere altrimenti i fatti segnalati.

Cosa succede dopo l'invio di una segnalazione interna?
Alla persona segnalante è rilasciata avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Il segnalante è fornito riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni – entro tre mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

Come viene protetto il segnalante?
Il segnalante è protetto da sanzioni dirette e indirette, discriminazioni e ritorsioni. Inoltre, Hofer Fliesen & Böden Srl si impegna nei confronti del segnalante a rispettare tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati personali e alla riservatezza.

A quali condizioni è possibile trasmettere una segnalazione tramite un canale esterno?
Gli aventi diritto si possono avvalere del canale esterno in presenza dei seguenti presupposti;

  • La persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
  • La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni.
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

Come avviene una segnalazione esterna?
Il destinatario delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Le segnalazioni possono essere trasmesse come segue:

  1. piattaforma informatica
  2. segnalazione orale
  3. incontro diretto fissato entro un termine ragionevole

Per informazioni dettagliate sui canali di segnalazione istituiti dall'ANAC, si rimanda al sito web www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Quali sono i requisiti per la divulgazione pubblica di una violazione?
La persona segnalante che divulga pubblicamente informazioni relative a violazioni interne gode della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni.
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

È possibile segnalare una violazione anche all'autorità giudiziaria?
La persona segnalante ha comunque il potere di rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per depositare la propria segnalazione in forma di denuncia di condotta illecita di cui sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. In questo caso la persona segnalante gode delle stesse tutele di riservatezza.

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